Ai sensi dell’Art.1 comma 358, della Legge 27/.12.2017 n° 205 (Legge di Bilancio 2018), le prestazioni di cui all’Art.2 co. 2, lettera d), del Dlg 15.06.2015 n° 81 come individuate dal CONI ai sensi dell’Art. 5 co.2 lett.a) Dlg 242/1999 costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Tali collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle FSN, alle DSA e e EPS riconosciuti dal CONI come stabilito dall’Art. 90 Legge 27.12.2002 n° 289, non vengono considerate e non vi è la presunzione di rapporto di lavoro subordinato.
Se tali contratti vengono stipulati da ASD o SSD (non lucrative) i redditi di tali collaborazioni costituiscono redditi diversi ai sensi dell’Art.67 lett. m) del T.U.I.R. quindi esenti da contribuzione INPS/EMPALS e INAIL per l’intero importo e esenti da imposte fino a € 10.000,00 annui.
Le nuove norme sono entrate in vigore dall’ 01.01.2018 , ma è rinviata alla delibera da parte del CONI
La decisione di quali prestazioni rientreranno in questa nuova normativa spetta al CONI, che ad oggi non ha ancora deliberato.
Adempimenti previsti dalla nuova normativa e dalla natura di Co.Co.Co.:
- Comunicazione preventiva al Centro dell’Impiego;
- Libro Unico del Lavoro;
- Cedolino paga;
- Pagamenti tracciabili dall’ 01.07.2018;
- U.;
- 770
Si spera che il CONI al momento della delibera alleggerisca tali adempimenti, almeno per le piccole Associazioni e/o per le erogazioni entro la fascia esente.