Art. 28 del D.L. 34/2020
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio.
Costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Tra i soggetti interessati al credito di imposta rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli religiosi civilmente riconosciuti.
Sono interessati quindi anche gli enti sportivi dilettantistici.
Il credito d’imposta è utilizzabile alternativamente:
- In compensazione (art.17 D.Lgs. 9.07.1997, n° 241)
Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (canone
versato); - Può essere ceduto:
- al locatore o al concedente;
- ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di
successiva cessione del credito; - La cessione è esercitabile decorrere dal 19.05.2020 fino al 31.12.2021.
- Il credito d’imposta , non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini IRAP.
Modulistica Agenzia delle Entrate: COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19
Sportello Fiscale
Studio SARP sas