Aggiornamenti utili per le Associazioni/Società sportive

BONUS COLLABORATORI SPORTIVI

Particolarmente interessante risulta la previsione dell’art. 17 per i collaboratori sportivi: è  nuovamente riconosciuta una indennità una tantum (come già erogata negli scorsi mesi) che viene elevata a 800 euro; possono beneficiarne coloro che hanno rapporti di collaborazione di natura sportiva dilettantistica presso il CONI o il CIP, nonché Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, o ancora presso associazioni/società sportive dilettantistiche.

L’emolumento, erogato dall’Ufficio di Sport e Salute, verrà concesso qualora i sodalizi in oggetto abbiano subito un’interruzione, una sospensione o una sensibile diminuzione nella loro attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriore presupposto per poter accedere alla domanda è che il soggetto non sia titolare di altre fonti di reddito di lavoro, di cittadinanza e/o di emergenza o pensione di ogni genere o assegni equiparati.

A quanti hanno già beneficiato per una o più delle precedenti mensilità, ferma restando la permanenza dei requisiti, l’indennità di 800 euro verrà erogata direttamente sul conto corrente precedentemente indicato, senza necessità di dover procedere con una nuova istanza. Invece coloro che non avessero mai fatto domanda per i bonus dei mesi scorsi e fossero interessati a percepire l’emolumento di novembre 2020 dovranno presentare apposita richiesta entro il 30.11.2020 tramite la piattaforma telematica, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti e secondo le modalità e tempistiche indicate da Sport e Salute Spa sul proprio sito web.

CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE

Viene riproposto il credito d’imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020 per le associazioni con P.Iva e società sportive dilettantistiche che operano nel settore di cui alla tabella dell’Allegato 1, indipendentemente dal volume dei compensi e ricavi registrato nel periodo di imposta precedente. Medesima agevolazione anche per le associazioni con solo codice fiscale purché gli immobili siano utilizzati esclusivamente per fini istituzionali.

Studio Sarp sas

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