in arrivo nuovi contributi per i collaboratori sportivi: individuate tre fasce, gli aiuti andranno da 1.200 a 3.600 euro
Tra le misure adottate dal decreto legge c.d. “Sostegni” approvato il 19 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri e ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene riconfermato il bonus ai collaboratori sportivi inquadrati nel regime dei compensi di cui all’art.67 co.1 lett.m) T.U.I.R.
Le modalità e i requisiti non si discostano dai provvedimenti precedentemente adottati, si evidenziano due importanti novità da segnalare:
- il bonus non è legato ad alcuna mensilità e per ora, deve quindi considerarsi una tantum per l’anno 2021;
- l’importo non è fisso ma variabile e viene determinato in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 come segue:
- a) 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro
- b) 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
- c) 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.
Si tratta di un indennizzo proporzionato all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno di imposta pre-covid, La disposizione – stando alla bozza dell’articolato – non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021. Il nuovo decreto conferma dunque la linea già adottata a partire dal D.L.137/20 sul bonus di novembre, inserendo un intervento di interpretazione autentica onde evitare – come era successo in passato- che Sport e Salute escluda dal beneficio coloro che abbiano contratti scaduti e non rinnovati a una certa data.
Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia tuttavia di lasciare fuori quei contratti avviati per la prima volta nel 2020 e pertanto non agganciati a compensi percepiti nell’anno precedente, per quanto la disposizione poi faccia salvi anche i contratti scaduti a fine 2020 e non rinnovati. Si auspica sul punto un correttivo o un chiarimento perché non si comprende la ratio di un diverso trattamento tra chi abbia un rapporto in essere fin dal 2019 e chi abbia invece intrapreso la collaborazione solo a partire dal 2020. Del resto ricordiamo che il bonus di marzo introdotto dal Cura Italia richiedeva la preesistenza del rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020 e pertanto contemplava non solo i rapporti instaurati nel 2019 ma anche i contratti stipulati tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020. Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 era richiesto e utilizzato solo al fine di stabilire una priorità a favore di chi non aveva percepito importi superiori a 10.000 euro e limitatamente al bonus di marzo.
Il bonus sarà erogato da Sport e Salute s.p.a. con le seguenti modalità:
-i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi una o più indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare dell’indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all’atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all’Agenzia delle Entrate;
-l’erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi riteniamo che tali soggetti riceveranno una mail da Sport e Salute con richiesta di confermare il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.445/2000 e pertanto con valore di autocertificazione.
Si raccomanda intanto di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere;
I soggetti che non hanno beneficiato di una o più delle precedenti indennità, potranno presentare apposita domanda sulla piattaforma di Sport e Salute dal 1 aprile al 15 aprile 2021 dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma: riteniamo che la procedura non dovrebbe discostarsi da quella già adottata ma vi daremo comunque conto dei dettagli e dei contenuti che dipendono dalla nuova determinazione del bonus appena resi noti da Sport e Salute. Le domande come di consueto verranno istruite secondo l’ordine di presentazione.
Requisiti Richiesti
Il nuovo decreto come i precedenti riconosce il bonus in favore di:
- lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all’art.67 co.1 lett.m) presso il CONI, il CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni;
- che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, escluso l’assegno ordinario di invalidità e, secondo quanto chiarito da Sport e Salute in relazione alle precedenti indennità, esclusa anche la pensione di reversibilità in quanto di natura assistenziale);
- che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
- che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia (artt.19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 44 D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni), come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo decreto sostegni: trattamenti di cassa integrazione; indennità erogate da INPS per professionisti e co.co.co. iscritti alla gestione separata, all’Ago, alla gestione ex Enpals o ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti balneari; indennità per reddito di ultima istanza.
Come per le versioni precedenti, il bonus erogato da Sport e Salute non concorre alla formazione del reddito.
Studio SARP