ISTANZE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOSPESE

Nel silenzio della guida dell’Agenzia delle Entrate, si potrebbe applicare la risoluzione n. 65/2020 e procedere in autotutela: istruzioni.

  • La guida dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto si limita a elencare alcune delle cause che possono portare alla sospensione dell’istanza, indicando quale unica soluzione l’invio di una nuova istanza entro il 28.05.2021, con i dati corretti.
  • Il problema sorge quando non ci sono dati da rettificare nell’istanza, rispetto a quanto già trasmesso e scartato dal sistema.
  • La risoluzione 65/2020 – La via d’uscita potrebbe essere nella risoluzione n. 65/2020 dell’Agenzia delle Entrate, dedicata al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, che in tali casi ha previsto la presentazione di un’istanza di autotutela: “Al fine di sanare (…) il soggetto richiedente, anche mediante l’intermediario delegato, può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito“.
    • La risoluzione prevede che l’istanza vada trasmessa via Pec alla direzione provinciale competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente, con firma digitale del contribuente o dell’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione; in quest’ultimo caso andrà allegata all’istanza la copia del documento di identità del professionista incaricato.
    • In mancanza della firma digitale, la risoluzione indica di trasmettere ugualmente via Pec l’istanza, che in questo caso deve essere sottoscritta con firma autografa e accompagnata dalle copie del documento di identità, in un unico file in formato pdf.

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