L’Agenzia delle Entrate, attraverso una avvertenza pubblicata sul proprio sito Internet, ha affermato che non è più necessario indicare nel prospetto degli Aiuti di Stato gli importi dei contributi e delle indennità, erogati per il Covid-19 e indicati nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi e nei quadri del modello Irap.
Nella nuova avvertenza, trova fondamento la circostanza che l’art. 1-bis del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) introdotto in sede di conversione (L. 106/2021) ha abrogato il c. 2 dell’art. 10-bis del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori).
Di conseguenza, gli esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i contributi e le indennità, non devono più indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i contribuenti che compilano il quadro RF possono usare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap (i contribuenti che determinano il valore della produzione a norma dell’art. 5 del D.Lgs 446/1997 possono usare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i contribuenti interessati non devono, neppure, compilare il prospetto degli Aiuti di Stato contenuto nei modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap).
I contribuenti che hanno già presentato i modelli, seguendo le indicazioni precedenti, non devono comunque rettificare le dichiarazioni presentate.
Studio SARP