Le vicende legate al trasporto dei cavalli privati senza scopo di lucro rappresentano una classica saga normativa italiana, nella quale il legislatore europeo è preoccupato del benessereanimale mentre in Italia ci si preoccupa che non si faccianotrasporti in nero. Da qui il generalizzato senso di presunta colpevolezza che ci accompagna ogni volta che carichiamo il nostro cavallo e quello di un amico di maneggio per farci un sanissimo giro o una qualche gara dilettantistica.
Vediamo innanzitutto cosa dice la norma europea, il famoso regolamento CEE 1/2005:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi a ll’interno della Comunità, omissis.
2. Soltanto gli articoli 3 e 27 si applicano: a) ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
b) ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;
omissis
5. Il presente regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività
economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza
dagli stessi, in base al parere di un veterinario