Abbiamo visto nella prima parte che il regolamento europeo è chiaro in materia: l’allevatore, figura professionale con partita iva e azienda agricola che effettua il lavoro di allevare bestiame, è parzialmente esentato dalle norme che regolano il trasporto animali quando le circostanze orografiche etc, lo consentono. L’allevatore può quindi trasportare il bestiame della sua azienza agricola con il mezzo della azienda medesima per 50 km. Nella regione Lombardia è richiesto il patentino se il mezzo è guidato da un dipendente (lettura iperrestrittiva della norma europea, amen, se lo fai per lavoro, non c’é scampo.
Il regolamento NON si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con una attività economica. Il legislatore europeo si preoccupa del benessere animale ed il particolare della tutela degli animali da allevamento che, gestiti da persone terze, potrebbero essere facilmente soggetti a maltrattamenti durante il trasporto.
Il legislatore europeo da per scontato che il proprietario di un animale privato si prenda ben cura del suo animale e non necessiti di un impianto normativo apposito.
In Italia, la conferenza Stato-Regioni, competente in materia di sanità ha semplicemente messo assieme gli allevatori (rammento: professionisti che trasportano a scopo di lucro) con i proprietari privati (che scopo di lucro non ne hanno) preoccupati dalla possibilità non tanto del benessere quando del possibile trasporto in nero. Da questa preoccupazione sono nati tutti i guai dati da una prima lettura iperrestrittiva della 1/2005, come si evince dalla circolare DGSA 1014 6 febbraio 2008 nella quale il ministero in prima battuta ritiene che sia possibile SOLO il trasporto del proprio equide sul proprio mezzo, interpretando erroneamente il regolamento 1/2005, perché, come giustamente fa notare l’AIA, è la presenza o l’assenza di finalità economica a determinare il tipo di trasporto, a prescindere dalla proprietà dell’equide e del mezzo. E infatti con la nota Nota 7 aprile 2008, il ministero ci ripensa ed estende a tutti i privati la possibilità di trasporto introducendo questo concetto di “trasporto amicale” stabilendo però un altro piccolo equivoco poiché fa riferimento al trasporto conto terzi/conto proprio che è un’altra faccenda ancora.