Il legislatore europeo recita nella 1/2005 che l’allevatore può portare il proprio bestiame con il proprio mezzo a determinate condizioni.
Da qui è nato l’equivoco del trasporto conto proprio/conto terzi, – che è un’altra questione legata al codice della strada – perché noi non siamo allevatori ma privati e trasportiamo i nostri cavalli e i cavalli degli amici senza che questo rappresenti una attività economica: ma vediamo il CDS:
Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della legge n. 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie.
Condizioni per distinguere il Conto Proprio dal Conto Terzi: il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta.
Ora è ovvio che la questione del trasporto dei cavalli privati non si pone in questi termini poiché non si tratta comunque di attività economica di alcun tipo, tra l’altro i mezzi inferiori ai 6000 kg non devono chieder alcuna licenza per il trasporto conto proprio.
Percui la contestazione per trasporto di cose conto terzi appare del tutto inapplicabile al trasporto privato di equidi per finalità non economiche, infatti viene definito come trasporto di cose per conto di terzi: “l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo”
Il ministero della salute non ha competenza in tema di codice della strada, tuttavia si esprime per quanto riguarda il suo ambito con la nota 7 aprile 2008 che prende atto di una situazione di fatto e stabilisce quanto segue: omissis “L’utilizzo c
ulturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo si svolte solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavelli vengono affidati o prestati a tezi senza alcuna connotazione comerciale. Si ritene pertanto utile ed opportuno precisare che il trasporto di equidi al di fuori dei regimi previsti per l’autotrasporto di merci, indipendentemente dal fatto che avvengano in conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla prprietà del del mezzo di trasprto o delle “cose (equidi)” trasportate, non rientri nel camo di applicazione del regolamento in oggette così come stabilito dall’articolo 1, punto 5 del medesimo regolamento.”
Torniamo un attimo al Codice della Strada: poiché il trasporto di equidi privati senza finalità di lucro non rappresenta attività economica, non appare applicabile la contestazione del trasporto conto terzi, che fa espressamente riferimento ad una attività economica.