I Vizi Redibitori

horse-stallone-7a84ffe6Ai sensi dell’art. 1490 c.c. si può affermare che “ Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore”.

In caso di acquisto di animali per “vizio redibitorio” si intende una particolare patologia che rende per esempio il cavallo non idoneo all’uso a cui è destinato. Importante è quindi avere ben chiaro l’uso a cui è destinato il cavallo, in quanto se un cavallo è acquistato per svolgere attività di ippoterapia, non si può considerare il “ballo dell’orso”, “il ticchio d’appoggio” o una lieve bolsaggine, però tali patologie potrebbero pregiudicare la performance di un cavallo atleta da impiegare in attività agonistiche come il completo, salto ad ostacoli, endurance.

La garanzia per i vizi redibitori può dar luogo alla risoluzione del contratto a condizione che le patologie: siano sorte prima della vendita o causate da eventi anteriori all’acquisto; al momento dell’acquisto il vizio non doveva essere apparente o facilmente riconoscibile; il vizio deve essere tale da influire sulla funzionalità del soggetto, causandone un’inettitudine o diminuzione nell’uso e comunque deve essere inteso, nel senso che se al compratore fosse stato noto il difetto, non avrebbe concluso il contratto. La predetta garanzia è tacita e può essere esclusa solo espressamente, però un esclusione della garanzia da vizi redibitori è nulla se il venditore “in mala fede” ha taciuto alcune patologie.

Nei casi sopra citati il compratore può domandare a sua scelta:

La risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione;

La restituzione del prezzo e rimborso al compratore delle spese e dei pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Per poter esercitare il diritto di risoluzione del contratto si devono rispettare i termini di decadenza e di prescrizione. Il termine di decadenza del diritto consiste nella denuncia al venditore effettuata in modo documentabile entro 8 giorni dalla scoperta del vizio e in ogni caso la garanzia può essere fatta valere entro un anno dalla consegna dell’animale (termine di prescrizione).

Tratto dal manuale: “L’equitazione e i suoi segreti” di Piero Acquaro.

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