1) Un’associazione sportiva dilettantistica (asd) è:
- un’ organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune, cioè la gestione di una o più attività sportive,
- senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica. Se le asd hanno specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi normativi, sia nella fase di costituzione che di gestione, possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali.
2) Le società sportive dilettantistiche (ssd) si distinguono dalle asd per la forma giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali, caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica.
- Le ssd godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le asd, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione.
- I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come asd o come ssd sono principalmente la dimensione dell’associazione, l’organizzazione e la gestione, il rischio d’impresa e l’autonomia patrimoniale.
Entrambe le formule portano alla nascita di Enti senza fine di lucro e quindi alla impossibilità di distribuire utili.
Sia le asd che le ssd possono godere del regime agevolato (legge 398/91) che permette di determinare l’IVA e delle imposte dirette con il metodo forfettario fino ad un volume d’affari commerciale massimo di 400.000,00 Euro.
- Le asd e le ssd possono pagare compensi a istruttori, allenatori, collaboratori ed atleti usufruendo di una totale esenzione da imposte, fino al limite di Euro 10.000,00 annui, con una ritenuta d’imposta del 23% (oltre Imp.Regionale e Comunale) per i compensi compresi tra i Euro 10.000,00 e Euro 30.658,28 e per i compensi pagati oltre le 30.658,28 Euro tali compensi sono soggetti a ritenuta del 23% a titolo di acconto (oltre alle addizionali regionale e comunale) e concorrono a formare il reddito complessivo del percettore e devono essere indicati nella propria dichiarazione dei redditi.
Entrambe le ASD e SSD devono ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI per godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste.
Tale riconoscimento si sostanzia nell’iscrizione, per il tramite di FSN, DSA o EPS, a loro volta riconosciuti dal CONI a cui l’asd o la ssd sono affiliate.
Il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.
Una delle differenze sostanziale tra i due Enti è rappresentata dalla RESPONSABILITA’ Patrimoniale. I presidenti e le persone che hanno direttamente agito in nome e per conto della ASD pagano per i debiti contratti dalla Associazione di tasca loro e di conseguenza il patrimonio personale di questi soggetti potrebbe essere compromesso.
Nelle SSD r.l. gli amministratori e i soci rispondono solo della loro quota di capitale sociale, essendo applicabili gli articoli del Codice Civile che si riferiscono alle Società di Capitale.
Altra differenza è quella della PROPRIETÀ, di uno o dell’altro ente a secondo che si tratti di una Associazione o di una Società. Nel primo caso vige il criterio del “una testa un voto” di conseguenza ogni socio in Assemblea vota per uno, in quanto il patrimonio non è diviso in quote. L’Associazione appartiene a tutti.
La Società Sportiva appartiene è di chi possiede le quote, anche se la società ha centinaia di frequentatori/tesserati, la proprietà potrebbe appartenere a una sola persona.
Vi è anche da considerare che nella SSD r.l. gli adempimenti fiscali e civilistici sono molti di più e di conseguenza saranno più alti anche i costi di gestione.
Sportello Fiscale