Entro il 03.08.2019 le Onlus dovranno adeguare gli statuti per allinearsi al Codice del terzo settore e fruire dei nuovi benefici fiscali. Fino a tale data la modifica può essere attuata mediante una delibera adottata con le maggioranze dell’Assemblea ordinaria, se la modifica è di mero adeguamento.
In seguito, si potrà sfruttare l’assemblea straordinaria, senza maggioranze semplificate, almeno fino alla definitiva abolizione dell’anagrafe delle Onlus.
Il Ministero del Lavoro e Unioncamere hanno siglato un accordo per la gestione delle iscrizioni al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D.Lgs. 117/2017, che diverrà operativo entro 18 mesi. Per effetto del ritardo della pubblicazione del decreto Istitutivo di tale registro, il D.Lgs 105/2018 ha prorogato dal 3 febbraio 2019 al 3 agosto 2019 il termine entro il quale Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale possono modificare lo statuto per adeguarlo alle regole degli enti del terzo settore con maggioranze semplici. Le modifiche sono necessarie sia qualora detti enti decidano di diventare enti del terzo settore alla luce dei nuovi requisiti, sia qualora decidano di restare disciplinati dal libro primo del Codice Civile. In particolare, per rientrare nel novero degli enti del terzo settore è necessario assumere la denominazione specifica, escludere in modo chiaro lo scopo di lucro e scegliere una delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.Lgs. 117/2017.
Lo statuto di un ente del Terzo Settore deve riportare in modo chiaro e preciso le attività di interesse generale svolte e le finalità perseguite.
Non può limitarsi a riportare l’articolo di legge che elenca le attività ammesse (art.5, D. Lgs. 117/2017).
Dal 2018 Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri potranno beneficiare dell’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie. Nel caso in cui le modifiche siano volte ad adeguarsi a cambiamenti normativi è prevista l’esenzione. Solamente per le organizzazioni di volontariato è stata disposta l’esenzione anche a tutti gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività.
Tale agevolazione sarà ampliata anche a tutti gli enti del Terzo settore quando sarà operativo il Registro unico del Terzo settore.
Inoltre, anche per le imposte di bollo è previsto un regime agevolato per le Onlus e organizzazioni di volontariato, ossia l’esenzione per tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richieste. Quando sarà attivo il Registro unico nazionale, tale esenzione sarà estesa a tutti gli enti del Terzo settore, comprendendo ogni altro documento cartaceo o informatico.