IL CAVALLO E …… QUALCHE CODICE

Il cavallo si differenzia dal veicolo a motore poiché – oltre a essere vivo ovviamente – è munito di un proprio cervello ed è quindi in grado di prendere decisioni che possono comportare un pericolo per l’incolumità delle persone. Deve, quindi, essere guidato da persona capace di comprenderlo, in grado di comunicare con lui e di “ricondurlo all’ordine”.

Il cavaliere deve quindi avere: “un’età minima, un’attitudine fisica e psichica”.

L’articolo attualmente in vigore che definisce in parte la conduzione del cavallo in strada è l’ART115 del codice della strada, che recita: “Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto quattordici anni per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altro raggruppamenti di animali”.

Il medesimo articolo individua poi le sanzioni amministrative applicabili.

“Le ragioni che sottendono al significato della norma sono date principalmente dalla necessità di salvaguardare la sicurezza, sia delle persone che guidano degli animali, sia dei terzi. “

“Le persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169 se si tratta di veicolo, o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100 se si tratta di animali.”

“L’aver lasciato una triplice individuazione della qualità in realtà restringe ancor più le possibilità di conduzione: un quattordicenne potrà pure condurre un cavallo attaccato al calesse, ma certamente non un attacco di sei cavalli, perché si riconoscerà sicuramente la sua incapacità fisica e psichica a farlo. Così come non gli si potrà affidare un cavallo particolarmente bizzoso o anche pericoloso”.

C’è poi l’art. 184 del Cd.s, il quale al n°1, stabilisce che “per ogni due animali da tiro… da soma o da sella … occorre almeno un conducente…: l’abilitato che tenga il cavallo alla longia non sopperisce al dettato di cui all’art. 115 del C.d.s. poiché l’animale, seppur montato da persona non idonea, viene in realtà tenuto da chi ha le redini nella mano, e quindi sarebbe questi, in realtà, a guidarlo”.

Vi sono poi le strade private, quelle che non hanno un pubblico interesse in quanto non transitate dalla collettività e che non portano a posti di interesse generalizzato: queste strade possono venir chiuse e mantenute a cura dei proprietari, i quali appunto possono interdire l’accesso ai terzi. Per questa tipologia di strade non si applica la normativa del C.D.S., perché proprietà privata.

Per espressa dizione di legge, art. 175 C.d.s., “gli animali non possono circolare in autostrada, ma solamente, debitamente custoditi, nelle aree di servizio e di sosta della medesima”.

Il codice regolamenta anche la sosta degli animali all’art. 160: “Salvo quanto disposto dall’art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi o legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dai centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata”.

L’art.33 della L.689/81 comporta solamente una sanzione amministrativa e non di dover subire un procedimento penale, ed è relativo alla omessa custodia o malgoverno di animali (tutti, non solo i cavalli): “Chiunque lascia liberi e non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500.000”.

Al secondo comma viene perseguito con la medesima sanzione chi:

“1) in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corso o li lasci comunque senza custodia, anche se non disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone”

Questo ultimo comma è applicabile a tutte quelle persone che spaventano gli animali, quindi anche all’automobilista incosciente che non rallenta, o non si ferma, di fronte a un cavallo che dia segno di essere spaventato”.

L’art. 141 del Codice della strada impone al guidatore di ridurre la velocità e anche di fermarsi quando gli animali, al suo avvicinarsi, diano segno di spavento. Così come – al n°7 del citato articolo – anche il conducente di un animale da sella deve tenere una velocità adeguata al traffico, alla visibilità ecc.

Non si può gareggiare in velocità né costituire intralcio alla circolazione o pericolo per il normale flusso del traffico. Vi è quindi l’obbligo di tenere la destra estrema e di procedere in fila indiana.

In conclusione, per uscire a cavallo, vale quanto detto dall’articolo 115 del codice della strada .

Non esiste nessuno che possa vietare o limitare la circolazione, se si rispettano gli appositi requisiti.

Pietro Esposito

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2 pensieri su “IL CAVALLO E …… QUALCHE CODICE

  1. nell’incoscienza generale del fai da te, dove chi possiede un cavallo, crede di poterne disporre come crede e dove crede,sentendosi autorizzato sol perché ne è il proprietario.In quest’articolo, giustamente si ricorda a chi con troppa faciloneria,che oltre al benessere dell’animale, esiste anche un c.d.s. e delle penalità alle quali si va incontro. Forse, ci vorrebbero molto più spesso di queste pubblicazioni e più frequentemente,rinfrescare la memoria ai centri affiliati. Credo che nei corsi di formazione di O.T.B, e quelli di livello superiore,ci sia anche spazio alla predetta conoscenza.

  2. Da appassionato di cavalli non posso che dispiacermi di questo paradosso normativo dove nel rispetto del CDS e altre leggi posso (devo) procedere sulla sede stradale di una strada anche di grande traffico con evidenti rischi e fastidi per tutti ma non posso passare nelle stradine private tra i campi essendo esse di proprietà privata.
    Ma tanto di gente che va a cavallo ce n’è sempre meno e con queste leggi ce ne sarà sempre di meno.

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