La SEF prende posizioni chiare e corrette.

Ancora una volta prima di tutti gli altri operatori del settore, la SEF non teme di prendere posizioni, che si rivelano sempre chiare e corrette.

Infatti proprio ieri per agevolare l’attività dei nostri centri ippici ci siamo assunti la responsabilità di interpretare l’Ordinanza sul Corona Virus e tale interpretazione si è rivelata corretta e coerente con il pensiero del Legislatore, infatti sono poi giunti i chiarimenti applicativi in merito  all’Ordinanza n. 1 del 23/02/2020 dalle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia (in allegato) che confermano e ribadiscono la posizione presa dalla SEF Italia.

Citazione Circolare Veneto

La lettera A dell’art. 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati.

In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che comportano l’afflusso di pubblico esulano dall’ordinaria attività locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale ed economica. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere: manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazione teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.

In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, doposcuola, centri musicali e scuola guida),  gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedono concentrazioni di persone.

Citazione Circolare Piemonte

In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica di corsi sportivi ed amatoriale (es. allenamenti sportivi), escludendo l’utilizzo di spogliatoi e docce, salvo l’utilizzo dei servizi igienici.

Citazione Circolare Lombardia

COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?

Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in base all’ordinanza lettera C “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali. Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. È consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti.

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