COVID-19: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020

Raccomandiamo a tutti coloro che operano nel mondo equestre di rispettare le indicazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020.

Pertanto chi si trova nella regione della Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) deve rispettare le indicazioni dell’Art. 1 comma 1 lettera d):

  1. d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti i tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Mentre, per i restanti comuni, province e regioni devono rispettare l’Art. 2 comma 1 lettera g):

  1. g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d).

 

Quindi per coloro che si trovano nella regione della Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) consigliamo di esporre all’esterno dell’Associazione un cartello con la scritta ‘L’Associazione è chiusa ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 dell’Art. 1 comma 1 lettera d)’.

Ovviamente tutti coloro che sono proprietari e/o responsabili e/o hanno in custodia fida o mezza fida un animale / cavallo devono ovviamente garantire lo stato di salute e di benessere del suddetto animale e pertanto, escluso il caso in cui si trovino in quarantena, devono muovere il proprio cavallo o assicurarsi che qualcuno lo muova per conto loro rispettando sempre le misure di sicurezza sanitaria e le indicazioni del Governo. Evitiamo che le persone prese dal panico abbandonino il proprio animale, ricordando che il cavallo non può essere in alcun caso mezzo di trasmissione del virus.

(Scarica il modulo di dichiarazione per andare al centro ippico in word)

(Scarica il modulo di dichiarazione per andare al centro ippico in PDF)

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