Attività nei centri equestri dal 6 novembre 2020

DPCM del 3 novembre 2020

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ha imposto alcune nuove restrizioni a livello nazionale ed ha previsto anche due ulteriori scenari con misure ulteriormente restrittive da applicare solo ad alcuni Territori.

Il provvedimento entrerà in vigore da venerdì 6 novembre 2020 e resterà valido fino a giovedì 3 dicembre 2020, salvo eventuali nuovi provvedimenti.

È un Decreto del Ministro della Salute a determinare, di volta in volta, le regioni che si collocano negli scenari più restrittivi.

MISURE A LIVELLO NAZIONALE
Si applicano alle regioni definite “con criticità moderata” (colore giallo). Regioni che al 5 novembre sono: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri:

– (art. 1, comma 9, lettera e) “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”;

– (art. 1, comma 9, lettera f) “…ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli…”;

– Restano interdetti gli spogliatoi.

– Sono sospese le attività sociali e di aggregazione quali feste e simili.

Inoltre, è utile ricordare che l’art. 1, comma 1, ribadisce l’obbligo sull’intero territorio nazionale, di avere a disposizione sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che dovranno essere utilizzati in tutti i luoghi chiusi, con eccezione della propria abitazione privata, e all’aperto. Unica eccezione è riconosciuta nelle situazioni in cui è possibile garantire una situazione di isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi.
Inoltre, per quello che riguarda lo sport, è escluso l’utilizzo della protezione delle vie respiratorie durante l’attività sportiva.
L’art. 1, comma 2, ribadisce invece, l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra persone non conviventi.

MISURE RELATIVE ALLO SCENARIO TIPO 3
Si applicano alle Regioni definite a elevata gravità e a un livello di rischio alto (colore arancione) che alla data del 5 novembre sono: Puglia e Sicilia.

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri:

In queste regioni si applicano tutte le restrizioni previste a livello nazionale descritte nel paragrafo precedente, alle quali si aggiungono delle misure più restrittive e nel dettaglio:

– (art. 2, comma 4, lettera a) vieta lo spostamento in entrata o uscita dalla Regione, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità.

L’ingresso, uscita e/o transito in questi territori è consentito agli atleti e relativi accompagnatori che devono partecipare alle competizioni autorizzate o svolgere allenamenti sul territorio regionale in questione oppure in altre Regioni.

MISURE RELATIVE ALLO SCENARIO TIPO 4
Si applicano alle Regioni definite di massima gravità e a livello alto rischio (colore rosso), che alla data del 5 novembre sono: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria.

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri:

– (art. 3, comma 4, lettera a) è vietato lo spostamento in entrata o uscita dalla Regione, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità.
In queste Regioni per quanto concerne lo sport si applicano le restrizioni previste a livello nazionale e sopra chiarite. È possibile svolgere le manifestazioni sportive autorizzate nella modalità a porte chiuse e nei circoli possono allenarsi a porte chiuse gli atleti che partecipano alle manifestazioni autorizzate. Il transito in questi territori è consentito agli atleti e relativi accompagnatori che devono partecipare a competizioni autorizzate o svolgere allenamenti sul territorio regionale in questione. È consentito agli atleti e relativi accompagnatori di queste regioni spostarsi per raggiungere sedi di gare e/o allenamenti recandosi in ulteriori territori anche non soggetti a restrizioni.

– (art. 3, comma 4, lettera d) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolta nei circoli sportivi anche all’aperto, come previsto nell’art. 1, comma 9, lettera f) sopra citato.

Pertanto allenamenti consentiti soltanto ai possessori di patenti competitive “B” e “C”.

Per giustificare gli spostamenti da o per comuni e regioni sottoposte a restrizioni bisogna munirsi di dichiarazione (allegata alla patente “B” o “C”) che chiarisca e documenti le motivazioni dello spostamento.

N.B. Resta inteso che in qualsiasi regione i proprietari e/o i detentori e/o affidatari e/o custodi di cavalli, le fide e mezze fide di cavalli ospiti presso i circoli affiliati possono continuare le attività di accudimento e movimentazione anche “montata” dei propri cavalli per garantire il loro benessere nel rispetto delle indicazioni della dirigenza del circolo e del Protocollo federale, come chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2020 n. 0011185 DGSAF – MDS- P, che è possibile consultare (in allegato) e che si consiglia di consegnare ai soci dei circoli.
I proprietari e/o affidatari di cavalli che provengono da regioni non sottoposte a restrizioni si possono recare in territori sottoposti a restrizioni (o viceversa) per svolgere le attività di accudimento o movimentazioni dei propri cavalli.

Ricordiamo di verificare sempre eventuali aggiornamenti successivi e/o misure delle amministrazioni locali e che per eventuali quesiti è possibile scrivere a equitazione@sef-italia.it

Si allega:
DPCM del 3 novembre 2020
Ordinanza Ministro della Salute del 4 novembre 2020
Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2020

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