Attività nei centri equestri dal 21 Dicembre 2020

Cari Centri,

il nuovo Decreto Natale 2020 ha sancito le varie zone a seconda dei giorni.

Nei giorni 24/25/26/27/31 Dicembre 2020 e l’1/2/3/5/6 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, che regolamentano la ZONA ROSSA. 

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri in questi giorni è consentito agli atleti e relativi accompagnatori spostarsi per raggiungere sedi di gare e/o allenamenti ubicate in diversi territori.

– (art. 3, comma 4, lettera d) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolta nei circoli sportivi anche all’aperto, come previsto nell’art. 1, comma 9, lettera f) sopra citato.

Pertanto allenamenti consentiti soltanto ai possessori di patenti competitive “B” e “C”.

Per giustificare gli spostamenti da o per comuni e regioni bisogna munirsi di dichiarazione (allegata alla patente “B” o “C”) che chiarisca e documenti le motivazioni dello spostamento.

N.B. Resta inteso che in qualsiasi regione i proprietari e/o i detentori e/o affidatari e/o custodi di cavalli, le fide e mezze fide di cavalli ospiti presso i circoli affiliati possono continuare le attività di accudimento e movimentazione anche “montata” dei propri cavalli per garantire il loro benessere nel rispetto delle indicazioni della dirigenza del circolo e del Protocollo federale, come chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2020 n. 0011185 DGSAF – MDS- P, che è possibile consultare (in allegato) e che si consiglia di consegnare ai soci dei circoli.

Nei giorni 28/29/30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (ZONA ARANCIONE). L’attività equestre continua regolarmente: “È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.”

Si allega:

– Ordinanza Ministro della Salute del 4 novembre 2020
– Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2020

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