Misure di sostegno al settore sportivo Art. 10

  • Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 81 D.L. 104/2020, è applicabile anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1.01.2021 al 31.12.2021.
  • Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con Dpr 24.10.2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19” è istituito, per l’anno 2021, un fondo al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici.
  • Il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, di cui all’art. 90, c. 12 L. 289/2002, può prestare garanzia, fino al 31.12.2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità, previste dall’art. 14, c. 1 D.L. 23/2020, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.
  • Il Fondo speciale di cui all’art. 5, c. 1 L. 1295/1957 può concedere contributi in conto interessi, fino al 31.12.2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità citate, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. • L’efficacia delle misure previste in capo ai Fondi è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo Art. 10bis

  • Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1.03.2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020, e successive proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Con decreto sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.

 

Studio Sarp

 

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