Cari amici,
il Dipartimento per lo sport, al fine di assicurare ulteriori interventi a sostegno all’attività sportiva di base, ha messo a disposizione nuovi contributi a fondo perduto da destinare alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche che, in via generale, non siano state già beneficiarie dei precedenti contributi erogati dallo stesso Dipartimento.
Sono previste due sessioni:
-La prima per Associazioni e società sportive dilettantistiche conduttori di contratti di locazione (dalle ore 16:00 del 22 novembre 2021 alle ore 16:00 del 30 novembre 2021.)
- Iscrizione al Registro CONI/CIP alla data del 23 maggio 2021.
- Essere affiliata alla data del 23 maggio 2021 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).
- Essere titolare di uno o più contratti di locazione ad uso non abitativo intestati esclusivamente all’Associazione/Società, aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, oppure essere titolari di uno o più contratti di concessione onerosa intestati esclusivamente all’Associazione/Società e regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, di impianti pubblici sportivi o di aree demaniali siti nel territorio italiano.
- Non avere già beneficiato dei contributi a fondo perduto per i canoni di locazione erogati dal Dipartimento per lo sport nelle annualità 2020 e 2021.
- Svolgere all’interno dell’immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività sportive riconosciute dal CONI o dal CIP.
- Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove ha sede l’impianto oggetto della domanda.
- Utilizzare prevalentemente per lo svolgimento delle attività sportive gli spazi degli immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio.
- Per i rapporti contrattuali già in vigore antecedentemente alla data del 1 gennaio 2020, essere in regola con il pagamento del canone di locazione/canone concessorio fino al 31 dicembre 2019.
-La seconda per Associazioni e società sportive dilettantistiche non titolari di contratti di locazione (dalle ore 16:00 del 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 del 10 dicembre 2021)
- Essere regolarmente iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 23 maggio 2021.
- Essere affiliata alla data del 23 maggio 2021 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).
- Non essere titolare di uno o più contratti di locazione commerciale ad uso non abitativo, o di concessione onerosa di impianto pubblico sportivo o di area demaniale.
- Non avere beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto dell’11 giugno 2020 del Dipartimento per lo Sport, o dal Decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 9 novembre 2020, o dall’Avviso del Capo Dipartimento per lo sport del 18 novembre 2020.
- Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate.
- Avere alla data del 15 ottobre 2021 un numero di tesserati pari ad almeno n. 20 (venti).
- Avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.
- Comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere a un Conto Corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto. Importo dei contributi
L’importo massimo erogabile per la presente misura ammonta ad euro 50.000.000,00 e sarà corrisposto:
-Per la prima sessione un importo pari a un canone mensile di locazione,
-Per la seconda sessione un importo pari a 800 euro ad ogni associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica.